APPROVATA LA SEVESO III

Con D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005 pubblicato sul S.O.G.U. n. 271 del 21.11.2005 è stata recepita la direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva denominata SEVESO III).

Il decreto entra in vigore il 6 dicembre 2005.

 Il testo cartaceo del S.O.G.U. deve ancora fisicamente arrivare ma siamo già in grado di darvi le principali novità:

ü      È stato abrogato l’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 334/99 cioè l’articolo che aveva introdotto in Italia le aziende a rischio di categoria “C” cioè le cosiddette RELAZIONI SEMPLICI; pertanto dall’entrata in vigore del decreto le aziende che rientravano in questo articolo non sono più aziende a rischio di incidente rilevante;

ü      Sono state ridotte le soglie di ingresso nella normativa grandi rischi per le sostanze pericolose per l’ambiente come sotto riportato:

 

 

Limite (t)

CLASSE DELLA SOSTANZA

Colonna 2 All. 1 Seveso bis

CLASSE A2

Colonna 3 All. 1 Seveso bis

CLASSE A1

Ecotossiche R50

100

200

Ecotossiche R51 e R53

200

500

 ü      È stata modificata la metodologia di computo delle sostanze o preparati presenti in uno stabilimento quando le quantità detenute siano inferiori ai rispettivi limiti di soglia; la regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all’infiammabilità e all’ecotossicità nel seguente modo:

o       Somma pesata delle sostanze o preparati molto tossici o tossici di cui alla parte prima con quelli delle categorie 1 o 2 della parte seconda dell’allegato 1 riferita al proprio limite di soglia;

o       Somma pesata delle sostanze o preparati comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili di cui alla parte prima con quelli delle categorie 3, 4, 5, 6, 7°, 7b o 8 della parte seconda dell’allegato 1 riferita al proprio limite di soglia;

o       Somma pesata delle sostanze o preparati pericolosi per l’ambiente (frase di rischio R50 (compresa R50/53) o R51/53) di cui alla parte prima con quelli delle categorie 9i o 9ii della parte seconda dell’allegato 1 riferita al proprio limite di soglia;

ü      È stato ampliato il campo di applicazione della normativa vigente, comprendendo anche le operazioni minerarie di trattamento chimico o termico dei minerali che comportano l’impiego delle sostanze pericolose individuate nell’allegato I, nonché gli impianti di smaltimento degli sterili che trattano le stesse sostanze dell’Allegato I (futuro “Allegato A”), precedentemente esclusi;

ü      Sono stati abbassate le soglie di assoggettabilità alla normativa grandi rischi di alcune sostanze (es. nitrato d’ammonio per specifici casi e delle benzine);

ü      È stato previsto l’accorpamento e l’introduzione del gruppo di sostanze denominate “prodotti petroliferi” (benzine, nafte, cheroseni e gasoli) comprendendo il gasolio nella parte I dell’Allegato I ed innalzando dunque la soglia minima per l’assoggettabilità della sostanza alla legge Seveso (da 200 a 2500 tonnellate) al pari degli altri prodotti petroliferi;

ü      È stato innalzato delle soglie per la detenzione ed uso delle sostanze cancerogene di cui all’Allegato I (cioè quelle nominate), portandole da 1 chilo a 0,5 tonnellate,;

ü      l’implementazione della partecipazione dei soggetti interessati al processo della pianificazione d’emergenza, prevedendo, nella fase di elaborazione dei piani di emergenza interni, anche la consultazione dei lavoratori delle imprese subappaltatrici, nonché della popolazione interessata nel caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni;

PER APPROFONDIRE:

D.Lgs 21 Settembre 2005 n.238 - Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
(pubblicata nel Supplemento Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 Novembre 2005)